Anagrafe Canina

Principali utenti: cittadini.
Principali Normative di riferimento: L.R. 4.09.1990, n.39 e Regolamento approvato con D.P.Reg. 6.06.2002 n. 0171/Pres.
Descrizione del servizio:

L’istituzione dell’anagrafe canina rientra nella promozione della tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del randagismo. Non sono previsti oneri in quanto la “tassa sui cani” è stata abolita.

Chiunque possieda un cane deve chiedere l'iscrizione all'anagrafe canina nel Comune di residenza e successivamente comunicare, entro 15 giorni dall'evento, le variazioni che possono verificarsi quali:

  • lo smarrimento accidentale;

  • la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all’autorità giudiziaria;

  • la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario;

  • la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell’animale;

  • la variazione di residenza. 

Si ricorda che ogni cane per essere iscritto all'anagrafe canina deve avere il microchip. L'inoculazione del microchip è a carico del proprietario del cane. 

Al fine dell'iscrizione all'anagrafe canina il Mod. 1 rilasciato dal Veterinario stesso va consegnato al Comune all'Ufficio Anagrafe.

Eventuale modulistica da utilizzare: vedi allegati.


Eventuali Termini per la presentazione: All’iscrizione del cane si deve provvedere entro il terzo mese di vita dell’animale ed entro 30 gg. dalla data dell’acquisto o dell’inizio della detenzione. Vanno fatte entro 15 gg. dal verificarsi dell’evento le altre variazioni.

Si ricorda ai cittadini che la Legge Regionale n.39 del 1990, già prevedeva che tutti i cani debbono essere iscritti all’anagrafe canina, ora si evidenzia l’ordinanza 6/8/2008 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ribadisce tale obbligo.