Albo dei Presidenti di Seggio

Principali utenti: cittadini elettori.
Principali Normative di riferimento: L. 21.03.1990 n. 53
Descrizione del servizio: l’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale è tenuto dalla Corte d’Appello di Trieste. Ai fini dell’aggiornamento periodico di tale albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, i cittadini iscritti nelle liste elettorali, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere di essere inseriti nell'Albo, presentando domanda scritta al sindaco sul modello disponibile presso l’ufficio elettorale.
Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, accertato che il richiedente possiede i requisiti di legge, comunica i nominativi alla cancelleria della Corte di Appello e aggiorna il relativo Albo.
Ad ogni consultazione elettorale la Corte di Appello nomina un Presidente per ciascun seggio elettorale e ne trasmette l’elenco al Sindaco per la notifica.
In caso di grave impedimentoad assumere l'incarico, l’interessato, entro 48 ore dalla notifica, deve darne comunicazione al Sindaco che ne provvede alla sostituzione tramite la Corte di Appello.
Prima dell’insediamento dell’ufficio elettorale, il Presidente di seggio, sceglie un segretario di sua fiducia fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali, coloro che adempiono le funzioni presso gli uffici elettorali (presidenti di seggio, scrutatori, segretari di seggio, rappresentanti di lista) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. Tali giorni di assenza dal lavoro sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa. Il presidente di seggio provvede a certificare la partecipazione alle operazioni della sezione elettorale di tutti coloro che svolgono funzioni presso il suo ufficio di sezione.
La certificazione al Presidente viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
Ai componenti dei seggi elettorali che risultano avere effettivamente partecipato alle operazioni dei seggi stessi, in occasione delle consultazioni elettorali, spetta un onorario che costituisce rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali ai sensi del terzo comma dell’art.9 della legge 21 marzo 1990, n. 53. L’importo di tale onorario varia a seconda della tipologia della consultazione elettorale.
 

Eventuali requisiti richiesti:

  • Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  • Essere in possesso del titolo di Scuola Media Superiore.

Non possono esercitare le funzioni di Presidente e Segretario:

  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali e in caso di consultazioni regionali anche tutti i dipendenti della regione e di Enti regionali (L.R.20/68 e L.R.27/73);
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Documenti da presentare: allegare alla domanda fotocopia della carta d’identità.

Eventuale modulistica da utilizzare: modulo fornito dall’Ufficio Elettorale;

Eventuali Termini per la presentazione: 31 ottobre di ciascun anno.

Tempi per l’erogazione:l’aggiornamento dell’Albo avviene entro il 31 dicembre.