A decorrere dal 1° gennaio 2023  nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è stata istituita l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma – ILIA  che ha sostituito l’IMU. L’ILIAè disciplinata dalla regione Friuli Venezia Giulia, ma la sua gestione è in capo al comune sul territorio del quale insiste la superficie degli immobili. Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale approva il regolamento e stabilisce le aliquote per le fattispecie imponibili.

Chi deve pagare l’ILIA?

Il versamento dell’ILIA è dovuto da coloro che sono in possesso dei seguenti immobili:

  • fabbricati diversi dall'abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
  • abitazione  principale accatastata nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
  • fabbricato strumentali dell’attività economica (fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale); Esclusivamente per l’anno d’imposta 2023 si considerano fabbricati strumentali all’attività agricola a prescindere dalla loro destinazione i fabbricati classificati nella categorie: A/10, A/11, gruppo catastale B, C/1, C/3, C/5, gruppo catastale D;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Come si calcola l’ILIA?

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili.

Per i fabbricati la base imponibile è data dalla rendita catastale (così come risulta da visura catastale), rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella cat. catastale C/1.

Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati la base imponibile è determinata dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135,

Per le aree edificabili è determinata in base al valore di venale in comune commercio.

Alla base imponibile viene applicata l’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale. L’imposta così definita dovrà poi essere rapportata alla quota di possesso e ai mesi di possesso nell’anno solare. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

 Non è dovuta l'imposta se inferiore ad € 12,00.

Quando si paga l’ILIA?

Le due rate dell’ILIA scadono:

  • il 16 giugno (versamento dell’acconto);
  • il 16 dicembre (versamento del saldo).

E’ possibile versare  l’ILIA in un’unica soluzione entro entro il 16 giugno.

 

Come si paga l’ILIA?

L’ILIA viene pagata tramite il modello F24 n due rate pari al 50% dell’imposta annua, oppure in una rata unica pari al 100%.

I Codici Tributo per l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma - ILIA  sono i seguenti:

Codice

Descrizione

5900

ILIA - abitazione principale e relative pertinenze

5901

ILIA -  fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata

5903

ILIA - fabbricati rurali ad uso strumentale

5904

ILIA - terreni 

5905

ILIA - aree fabbricabili

5906

ILIA - fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica

5907

ILIA -fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica

5908

ILIA - fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D

5909

ILIA - altri immobili

In caso di pagamento tardivo, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Il codice ente da indicare per il Comune di Sedegliano è I562

Per legge il pagamento dell’imposta è in autoliquidazione, tuttavia l’Ufficio Tributi invia a tutti i contribuenti il prospetto riepilogativo annuale e il relativo modello F24 precompilato.

Il contribuente è tenuto a verificare i dati riepilogati per consentirne l'eventuale aggiornamento della propria posizione. 

L'Ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti al numero 0432/915514, alla mail tributi@comune.sedegliano.ud.it

AGEVOLAZIONI ILIA

Riduzione dell'ILIA al 50% per soggetti non residenti titolari di pensione

Anche per l'ILIA 2023, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta è applicata nella misura della metà.

In proposito, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che, a differenza della precedente normativa (art. 9-bis, D.L. n. 47/2014), l’art. 1, comma 48 della legge di Bilancio 2021, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, fa esclusivo riferimento ai “soggetti non residenti nel territorio dello Stato”, senza prevedere al contempo l’iscrizione degli stessi all’AIRE.

In più, la medesima disposizione richiede, quali ulteriori requisiti, che tali soggetti siano:

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia: COME PRECISATO CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE, con ciò si intende che parte dei contributi che concorrono alla pensione devono essere maturati in Italia, non è prevista riduzione per le pensioni maturate esclusivamente con contributi esteri;

residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ritiene che l'agevolazione possa trovare applicazione anche quando l’immobile è posseduto da un cittadino tedesco - quindi non residente nel territorio dello Stato - che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall’Italia. Ovviamente, devono ricorrere anche tutti gli altri requisiti prescritti dal comma 48, vale a dire deve trattarsi di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.