IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - aggiornamento anno 2021

Con la Legge n. 147 del 27.12.2013, articolo 1, commi dal 639 a 704 e 731 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 la IUC – Imposta Unica Comunale che si compone:

-         dell’imposta municipale propria (IMU);

-         di una componente relativa ai servizi che si articola: nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore e

-         nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. Il tributo è istituito per il pagamento di tutti quei servizi resi alla collettività e non al singolo richiedente quali ad es.: illuminazione e manutenzione stradale, cura del verde, la pulizia delle strade ecc.

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 ha riformato la tassazione comunale sugli immobili prevedendo l’abrogazione della IUC; in particolare viene abrogata la TASI e rimangono come imposte autonome la TARI e l’IMU, per la quale il legislatore ha riformulato la disciplina, ora contenuta nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160.

Per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni sono rimaste invariate rispetto all'anno 2020. 

Si riporta l'attuale disciplina relativa all'Imposta Municipale propria (IMU):

ESENZIONI E RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID

I contribuenti che nel corso dell'anno 2020 hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'IMU prevista dai provvedimento normativi emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19 sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU per comunicare all'ufficio tributi comunale a quali immobili è stata applicata l'esenzione e per quale periodo.

Le istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione IMU indicano infatti tra le ipotesi per cui permane l'obbligo dichiarativo quella in cui: "- l'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU"

La dichiarazione per l'anno 2020 deve essere presentata entro il termine del 30.06.2021.

In calce si rende disponibile il modello di dichiarazione IMU

 

Esenzione della prima rata IMU 2021 per immobili del settore turismo e spettacolo

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 599-601) esenta dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, legge n. 160/2021, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Queste disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, pubblicata nella G.U.U.E.C 091I del 20 marzo 2020.

 

Esenzione IMU per operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto

In base alle disposizioni contenute nell'art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), sono esentati dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dall'art. 1, commi 1- 4 dello stesso decreto Sostegni, cioè alcuni soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

L'art. 1, comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

I commi 3 e 4 specificano le condizioni per accedere al contributo. In particolare, ai sensi del comma 3 il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all’art. 32 TUIR), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all’art. 85, comma 1, lettere a-b, TUIR), o compensi in denaro o in natura (di cui all’art. 54, comma 1, TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello del 23 marzo 2021, ossia nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Ai sensi del comma 4, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al comma 3.

È stabilito che l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Le disposizioni relative all'esenzione si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.