Oneri informativi per cittadini e imprese

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

1.  I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

1-bis. Il responsabile della  trasparenza  delle  amministrazioni competenti  pubblica  sul  sito  istituzionale  uno  scadenzario  con l'indicazione  delle   date   di   efficacia   dei   nuovi   obblighi amministrativi  introdotti   e   lo   comunica tempestivamente al Dipartimento   della   funzione   pubblica   per   la   pubblicazione riepilogativa su base temporale  in  un'apposita  sezione  del  sito istituzionale.   L'inosservanza   del   presente    comma    comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

2.  Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Scadenzario

Art. 29, c. 3, d.l. n. 69/2013 - Scadenzario obblighi amministrativi

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013)